venerdì 7 novembre 2014

INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI


L'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada prevede che:

<< Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. >>

Quindi, l'obbligo di annotare il nominativo sulla carta di circolazione o negli archivi della Motorizzazione Civile è rivolto a qualsiasi soggetto che abbia la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore ai trenta giorni, basti pensare ai casi di comodato, comodato a dipendente, locazione senza conducente, custodia giudiziale ed altre fattispecie. In tali casi, sarà obbligato alla segnalazione dell'aggiornamento "l'avente causa" (affidatario del veicolo) o il "dante causa" (intestatario del veicolo) su delega scritta dell'avente causa.

Nessun problema per i "privati" che prestano la macchina a un amico o a un parente, purtroppo alcuni media hanno "allarmato" minacciando multe se non c'è corrispondenza fra intestatario del veicolo e conducente. Stessa cosa per le aziende, l'aggiornamento dovrà essere effettuato solo in caso di  uso esclusivo e personale del veicolo!

Per eventuali chiarimenti, potete comunque contattarci via email a info@autoscuolalepiagge.it







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